Accesso solo ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19
A decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022 l'accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass) attestante una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Ultimo aggiornamento:
08/02/2022, 09:39